Art. 12 — Etichettatura e informazione del consumatore

(( I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune". )) La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione. (( Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

  • a)nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
  • b)nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive. )) Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati. E fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
  • a)alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
  • b)agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
  • c)alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

Testo vigente dal 25 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 25 giugno 1997. 22 parole tolte, 58 parole aggiunte in 3 capoversi.

I prodotti aggiunto: e i beni, contenenti le sostanze lesive tolto: immessi sul mercatoaggiunto: , prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal tolto: centottantesimo aggiunto: sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore tolto: della presente legge aggiunto: del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "tolto: Contieneaggiunto: Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosfericotolto: . Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o aiaggiunto: ; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccoltaaggiunto: : chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune". La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia … di fabbricazione. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere tolto: riportate aggiunto: inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitariaggiunto: , oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o tolto: dei beni che contengono aggiunto: beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti tolto: o aggiunto: e di beni che contengono le sostanze lesive. Le imprese produttrici, entro tre mesi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari