Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1)le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;
  • 2)le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
  • 1)organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
  • 2)collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((...)) nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 30 giugno 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 198/2023

    Questione inammissibile
    30 ottobre 2023

    La carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza ( Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 28/2022 – mass. 44614 ). Alla prospettazione cumulativa della lesione dei parametri costituzionali evocati, senza che siano illustrate le ragioni per cui la normativa censurata integrerebbe la loro violazione, consegue l’inammissibilità delle questioni. ( Precedenti: S. 185/2023 – mass. 45785; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 182/2022 – mass. 44951; S. 252/2021 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, nel disciplinare il regime giuridico ed economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell’economia e delle finanze trasferiti ex lege alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non prevede la neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione ad essi spettante. Il giudice a quo avrebbe dovuto accertare innanzitutto la applicabilità della maturazione del diritto alla pensione ex art. 2, comma 11, lett. a , del d.l. n. 95 del 2012, come conv., che ha consentito il prepensionamento dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero, verificando, oltre al momento della maturazione della decorrenza al diritto al trattamento pensionistico, l’intervenuta valutazione da parte dell’amministrazione della strumentalità del prepensionamento a risolvere l’esubero. La disciplina, infatti, subordina il prepensionamento del singolo alla verifica che questo serva ad eliminare l’eccedenza di personale, non configurandosi il pensionamento “in deroga” come un diritto soggettivo “puro” del dipendente pubblico, bensì come un diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell’amministrazione. Inoltre – diversamente da quanto affermato dal rimettente – dal provvedimento di liquidazione dell’INPS emerge che la pensione liquidata è quella anticipata e che i requisiti risultano maturati il 31 dicembre 2016: l’annualità retributiva sfavorevole del 2016, in questa ricostruzione, concorre ad integrare la necessaria anzianità contributiva e, come tale, è, pacificamente, non neutralizzabile. Sotto altro profilo, il rimettente non spiega nemmeno perché l’effetto negativo della riduzione stipendiale sul trattamento pensionistico costituirebbe violazione dei singoli parametri evocati né si preoccupa di prospettare la compatibilità della regola della neutralizzazione con lo specifico sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, cui fanno capo i docenti ex SSEF). ( Precedenti: S. 196/22 – mass. 45032; S. 33/2022 – mass. 44651; S. 241/19 – mass. 41715, 41716, 41717 e 4171 8).

    Art. 21 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 241/2019

    Questione infondata
    21 novembre 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. Il giudice a quo ha consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una particolare interpretazione, escludendone altre, eventualmente idonee a neutralizzare i vizi di legittimità costituzionale derivanti dalla prima. Le ordinanze di rimessione hanno infatti condotto un accurato esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale svoltosi sulla disposizione censurata, escludendo consapevolmente la possibilità di seguire un'interpretazione alternativa di quest'ultima. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la verifica dell'esistenza e della legittimità delle interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter far proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 158 del 2019, n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017 ).

    Art. 21 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2021 al 30 giugno 2022. 5 parole tolte.

… del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. tolto: Fino al 31 dicembre 2026,aggiunto: ... nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari