Art. 48-bis — Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" e' sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
- 2)la lettera d) e' abrogata;
- b)all'articolo 6:
- 1)al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
- 2)l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni"
Testo vigente dal 18 novembre 2022
