DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 16 settembre 2014
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 16 settembre 2014
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2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2014 al 16 settembre 2014. 627 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.». La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2014-07-16;100~art1 · fonte del testo
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