DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 24 agosto 2010
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 24 agosto 2010
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2010 al 24 agosto 2010. 532 parole tolte, 2 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni", sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati" le parole da: "Sigari" a: "Tabacco da masticare: 24,78%" sono sostituite dalle seguenti: "Sigari... 23,00%; Sigaretti... 23,00%; Sigarette... 58,50%; Tabacco da fumo:
tolto: a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette... 56,00%;
tolto: b) altri tabacchi da fumo... 56,00%; Tabacco da fiuto... 24,78%; Tabacco da masticare... 24,78%.";
tolto: b) nell'articolo 39-octies:
tolto: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.";
tolto: 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.". Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilita', che definiscono l'entita' del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
tolto: a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
tolto: b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresi' della elevata professionalita' richiesta per l'espletamento di tale attivita', all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) e' aggiunto, in fine, il seguente: "9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.".aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2010-06-23;94~art1 · fonte del testo
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