Art. 38-ter — Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"
Testo vigente dal 12 agosto 2012
