Art. 1-septies — Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' sostituito dai seguenti: "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. 1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione". L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate.

Testo vigente dal 19 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legge:2010-07-08;105~art1septies · fonte del testo

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