Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attivita' della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unita' di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese e' presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Testo vigente dal 16 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;480~art2 · fonte del testo