Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico)) Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui al comma 1)) sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarita', anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza ((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)). La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Testo vigente dal 14 maggio 2014
