Art. 7 — Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo

Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500 unita' a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro 14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalita' attuative del comma 3. ((4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"))

Testo vigente dal 24 gennaio 2016

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2015 al 24 gennaio 2016. 148 parole aggiunte.

… - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalita' attuative del comma 3. aggiunto: 4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-11-25;185~art7 · fonte del testo

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