Art. 4 — Rifinanziamento fondo emergenze nazionali
La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n.190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015. ((1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni"))
Testo vigente dal 24 gennaio 2016
