Art. 45 — Incremento risorse per progettazione enti locali
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 51, la parola «2034» e' sostituita dalla seguente: «2031»;
- b)dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
- c)al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi ((inerenti alla)) progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;
- d)al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis». (( All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";
- b)al comma 1080, la parola: "cofinanziamento", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "finanziamento". 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021)) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
