Art. 37-sexies — Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74

((1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS";
  • b)all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112";
  • c)all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
  • d)l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1.Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;
  • e)all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) tecnico di centrale operativa;
  • i-ter)coordinatore di operazioni di ricerca;
  • i-quater)tecnico di ricerca;
  • i-quinquies)tecnico di soccorso in pista;
  • i-sexies)tecnico disostruttore;
  • i-septies)tecnico speleosubacqueo;
  • i-octies)pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
  • f)dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto)).

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art37sexies · fonte del testo

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