Art. 32-ter — Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche

Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ((...)), i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta' assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e' altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. 6 parole tolte.

… ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, tolto: elevata al 50 per centoaggiunto: ..., i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono … procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019. tolto: 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art32ter · fonte del testo

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