Art. 32-ter — Estensione del sistema di versamento 'F24 enti pubblicì ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi

Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello " F24 enti pubblici ", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello " F24 enti pubblici " per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi. ((Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre)). 24 Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

  • a)con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
  • b)con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi. ((Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire)) mediante il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni ((...)) qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

24

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera bb)) che "Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011".

Testo vigente dal 13 luglio 2011 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 13 luglio 2011. 42 parole tolte, 110 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi

… erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi. Le aggiunto: somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi. Ai versamenti tolto: eseguiti nel corso dell'anno 2008 aggiunto: relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle … e successive modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni tolto: previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,aggiunto: ... qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera bb)) che "Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art32ter · fonte del testo

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