Art. 1 — Differimento di termini
Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98)) del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294)) del 17 dicembre 2008. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 ((, comma 5,)) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. ((Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo)).
Testo vigente dal 21 luglio 2010
