Art. 7 — Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti

All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto". Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita' tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-23;93~art7 · fonte del testo

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