Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
Testo vigente dal 7 dicembre 2008
