Art. 1 — Assunzione di personale della Polizia di Stato
Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa ((massimo)) di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
