Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 settembre 2006
