Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe All'articolo 17 del ((testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto)) 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3:
- 1)((al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";
- 2)al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio"));
- b)dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento ((e di Bolzano)) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.». All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' ((o un ente)) con personalita' giuridica ((,)) ((le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro))».
Testo vigente dal 14 giugno 2023
