Art. 2 — Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico
Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilita' della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilita' di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.
Testo vigente dal 26 gennaio 2006
