Supporto all'attivita' internazionale Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a ((quarantacinque)) unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terza ((, posizione economica F3)). Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad ((euro 1.965.000 annui)) a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e' comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso;
  • b)dopo il comma 586 e' inserito il seguente: «586-bis. Per le finalita' di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.». Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2019 al 25 dicembre 2019. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a tolto: trenta aggiunto: quarantacinque unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terzaaggiunto: , posizione economica F3. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle … della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.tolto: 310aggiunto: 965.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di … degli uffici del Ministero e' riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. tolto: 1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 … giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoaggiunto: . All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-25;22~art19 · fonte del testo

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