Art. 17 — Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale
Disposizioni in materia di prestazioni ((di sicurezza sociale e)) sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia ((di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie)) dei cittadini ((del Regno Unito)), degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento (CE) 883/2004. (( Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita' demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute. 2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1))
Testo vigente dal 25 maggio 2019
