Art. 1 — Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A
All'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sino al 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»; b) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed e' restituito entro il termine dell'esercizio» sono soppresse;
- c)al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre 2018.». (( I commissari della societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:
- a)ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;
- b)all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attivita' finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresi' conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attivita' patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;
- c)alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unita' di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;
- d)al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalita' di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis e' trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attivita' compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresi' una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018))
Testo vigente dal 27 giugno 2018
