Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre societa' del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse societa' in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura ((entro il 16 dicembre 2021)). Detto finanziamento puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. L'organo commissariale delle societa' in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime societa' e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime societa'. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle societa' di cui al comma 1 e' integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attivita' aziendali delle medesime societa' funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi aziendali. L'integrazione del programma e' approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle societa' in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime societa' in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuita', anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o piu' capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalita' ivi indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Le risorse gia' iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-02;137~art1 · fonte del testo

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