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Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovra' essere effettuato con le modalita' prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art6 · fonte del testo

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