Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 e' pari al prelievo dovuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47, lettera a)) che e' abrogato il presente provvedimento a decorrere dal primo periodo di applicazione del suindicato decreto-legge.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art7 · fonte del testo
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