[1]Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali ((...))

[2]Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 39 La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

39

Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 3 parole tolte.

Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali tolto: e delle telecomunicazioniaggiunto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art26 · fonte del testo

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