Art. 8 — Entrata in vigore
Provvedimento abrogato dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.
Abrogato dal 25 luglio 2021
Provvedimento abrogato dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.
Abrogato dal 25 luglio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2021 al 25 luglio 2021. 32 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 luglio 2021, n. 106
La L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-30;99~art8 · fonte del testo
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