Art. 3 — Misure per il settore elettrico
Provvedimento abrogato dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.
Abrogato dal 25 luglio 2021
Provvedimento abrogato dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.
Abrogato dal 25 luglio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2021 al 25 luglio 2021. 323 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
tolto: a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
tolto: b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
tolto: a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7;
tolto: b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
tolto: c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 luglio 2021, n. 106
La L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-30;99~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.