Art. 3-bis — Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135". All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
