Art. 1-bis — Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù

Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 11 Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalita' di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu', alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu', agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024- 23 gennaio 2025, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»".

Testo vigente dal 30 gennaio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/2025

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità una tantum attribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv. La disposizione impugnata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, è manifestamente irragionevole dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisce, invero, un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione. L’erogazione di tale indennità una tantum, finalizzata a compensare attività extra ordinem dei dipendenti dell’Ispettorato, non determina, pertanto, alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali; sarebbe, invece, l’irragionevole compensazione tra emolumenti di natura disomogenea a condurre ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale. (Precedenti: S. 145/2022; S. 153/2021; S. 232/2019; S. 178/2015).

    Art. 1-bis Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 32-bis Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2023 al 30 gennaio 2025. 1 parola tolta.

… comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. tolto: 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad … fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024- 23 gennaio 2025, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art1bis · fonte del testo

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