Art. 3 — Misure in favore di grandi eventi
Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attivita' ((a tali fini necessarie)), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina ((...)) e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. ((4-bis. Al fine di sostenere economicamente le attivita' di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)) Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 4 del presente articolo)), pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
