Art. 5-bis — Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero

All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennita' base" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base". All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, alinea, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennita' di servizio all'estero la cui misura e' rapportata all'indennita' personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi gia' percepiti". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5bis · fonte del testo

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