Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purche' le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art26ter · fonte del testo

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