Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, cosi' come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate. E' abrogata altresi' la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'articolo 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art26 · fonte del testo

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