Art. 23-ter — Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 e' sostituito dal seguente: "919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui".
Testo vigente dal 29 marzo 2022
