Art. 11 — Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, ((575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies,)) 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, ((609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale)), hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. 4 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119

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Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le misure di cui al comma 1 del presente articolo trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

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Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, come modificato dalla L. 24 novembre 2023, n. 168, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le misure di cui al comma 1 del presente articolo trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 9 dicembre 2023. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, aggiunto: 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octiesaggiunto: , 612-bis o 612-tolto: bisaggiunto: ter del codice penaletolto: , introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, come modificato dalla L. 24 novembre 2023, n. 168, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le misure di cui al comma 1 del presente articolo trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;11~art11 · fonte del testo

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