Art. 1 — Modifiche al codice penale
All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il n. 5) e' sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;";
- b)dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della stessa persona offesa));".
Testo vigente dal 25 aprile 2009
