Art. 27 — Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;
  • b)all'articolo 1:
  • 1)al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
  • c)all'articolo 2:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;
  • 2)il comma 3 e' abrogato;
  • d)all'articolo 3:
  • 1)al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», e' aggiunta la sigla: «S.p.A.»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • e)all'articolo 4:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • f)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • 3)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;
  • g)nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73~art27 · fonte del testo

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