[1]DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

[2]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 23 marzo 2018, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 28/3/2018, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)".

Testo vigente dal 29 marzo 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 58/2018

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 2018

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 41 secondo comma, Cost. - l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, che consentono la prosecuzione per dodici mesi dell'attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti (come l'altoforno "Afo2" ILVA di Taranto) a sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. La normativa censurata dal GIP del Tribunale di Taranto - diversamente da quella scrutinata dalla sentenza n. 85 del 2013 - non richiede misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori, bensì subordina la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione, entro trenta giorni, di un piano, anche provvisorio, formato unilateralmente dalla stessa parte privata colpita dal sequestro, contenente misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, non meglio definite né verificabili nella loro effettiva incidenza. Un simile intervento legislativo - lungi dal bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti - privilegia in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), violando così i limiti all'attività d'impresa, la quale, ai sensi dell'art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, limitando la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la "sicurezza" del lavoratore. ( Precedenti citati: sentenze n. 405 del 1999 e n. 399 del 1996 ).

    Art. 3 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2018

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 2015 al 29 marzo 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 23 marzo 2018, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 28/3/2018, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-04;92~art3 · fonte del testo

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