Art. 48-ter — Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati
1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "di migranti e rifugiati"
Testo vigente dal 16 luglio 2022
