[1]Allegato C.
[2]Modificazioni alle disposizioni vigenti sul Lotto pubblico.
[3]Art. 1.
[4]E' soggetto alla tassa del 10 per cento l'importo dei biglietti emessi nelle pubbliche lotterie, permesse dall'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 1880, n. 5744 (Serie 2ª), depurato solo dalla tassa di bollo.
[5]Sono vietate le forme di lotterie cha non si prestano all'applicazione della tassa. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 luglio 18981, n. 498
6LA L. 20 luglio 18981, n. 498 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. Rimane pero' in vigore il primo capoverso dell'art. 1 della legge- 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), allegato C".
Testo vigente dal 27 settembre 1891
