Art. 26 — Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unita'»;
  • 2)dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di ((accoglienza dei profughi)) provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 1 parola aggiunta.

… del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza aggiunto: dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art26 · fonte del testo

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