All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "350 milioni di euro";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.". All'onere di cui al comma 1, (( lettera a))), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

… locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.". All'onere di cui al comma 1, tolto: lett. aggiunto: lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art55 · fonte del testo

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