Art. 15 — Stato di emergenza derivante da deficit idrico

All'articolo 16, comma 1, del ((codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,)) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 puo' essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

All'articolo 16, comma 1, del aggiunto: codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tolto: recante Codice della protezione civile e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art15 · fonte del testo

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