Art. 351 c.c.i.i. — Disposizioni sui compensi dell'OCRI
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
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2 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri:
tolto: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta' suddivisa tra i componenti del collegio;
tolto: b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio;
tolto: c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.
tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art351 · fonte del testo
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