Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il ((31 ottobre 2021)), sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo vigente dal 30 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2021 al 30 settembre 2021. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il tolto: 30 settembre aggiunto: 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. … puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. tolto: 2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari misura tra i genitori, … condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitoriaggiunto: . L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-08;79~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari