(( 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004)) I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.
Testo vigente dal 12 gennaio 2003
